Ancora pochi giorni per chiedere a rimborso o in compensazione il credito Iva del primo trimestre 2013. Entro martedì 30 aprile i contribuenti che, a seguito della prima liquidazione periodica dell’anno, dispongono di un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che sono in possesso di determinati requisiti, possono presentare il modello “IVA TR“.Termine di presentazione e istanza correttiva nei termini
In base a quanto disposto dall’articolo 38-bis del Dpr 633/1972, la richiesta va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Il termine è perentorio, per cui non si tiene conto delle istanze presentate oltre tale termine.
Tuttavia, qualora vengano commessi degli errori e riscontrate omissioni nella compilazione del modello TR trasmesso, è possibile porvi rimedio inviando, sempre entro la scadenza del termine di presentazione, una nuova istanza correttiva completa in tutte le sue parti. Nel nuovo modello va barrata la casella “correttiva nei termini”, al fine di rettificare o integrare l’istanza già presentata.
Eccedenza a credito rimborsabile/compensabile
Oggetto della richiesta con “IVA TR” è unicamente l’eccedenza detraibile maturata nel trimestre, con l’esclusione dell’eventuale credito riportato dal periodo precedente. Il credito Iva può essere chiesto a rimborso ovvero utilizzato in compensazione, tramite il modello F24, con altre imposte o contributi mediante la cosiddetta compensazione orizzontale.
Requisiti per accedere al rimborso e/o alla compensazione trimestrale
Per legittimare la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione, si deve disporre di un credito Iva trimestrale di importo superiore a 2.582,28 euro, verificando la sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti:
- aliquota media (Dpr 633/1972, articolo 30, comma 3, lettera a). Riguarda coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione spetta se l’aliquota mediamente applicata su acquisti e importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%
- operazioni non imponibili (articolo 30, comma 3, lettera b). Riguarda i contribuenti che nel trimestre hanno effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni indicate nelle istruzioni del rigo TA16, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nello stesso periodo
- acquisto di beni ammortizzabili (articolo 30, comma 3, lettera c). E’ finalizzato al recupero del credito da parte dei contribuenti che nel trimestre hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale acquisti e importazioni imponibili
- soggetti non residenti (articolo 30, comma 3, lettera e). Consente il recupero dell’Iva pagata per costi sostenuti nel nostro territorio da parte degli operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ovvero che vi hanno nominato un rappresentante fiscale
- operazioni non soggette (articolo 30, comma 3, lettera d). Riguarda gli operatori che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a)-bis.
Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso
I contribuenti rientranti in determinate categorie, individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, sono ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso entro tre mesi dalla richiesta. Si tratta dei:
- contribuenti che hanno effettuato nel trimestre prevalentemente prestazioni di subappalto in edilizia (codice “1” nel frontespizio della richiesta) e hanno emesso fatture senza addebito di imposta (articolo 17, comma 6, lettera a), Dpr 633/1972)
- contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, cioè quelle di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice “2” nel frontespizio della richiesta)
- contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, cioè che producono piombo, zinco, stagno e semilavorati (codice “3” nel frontespizio della richiesta)
- contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, cioè che producono alluminio e semilavorati (codice “4” nel frontespizio della richiesta).
Per fruire della procedura di rimborso prioritaria i soggetti devono:
- barrare la casella “contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”
- indicare il presupposto “aliquota media”
- esercitare l’attività da almeno tre anni
- avere un’eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore a 3mila euro
- possedere un’eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti nel trimestre cui si riferisce il rimborso.
L’utilizzo del credito Iva infrannuale in compensazione
In alternativa alla richiesta di rimborso, si può chiedere l’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale. In tal caso, va tenuto presente che la compensazione è consentita solo dopo la presentazione dell’istanza dalla quale emerge il credito. Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 18, Dl 16/2012, il superamento del limite di 5mila euro annui (riferito ai crediti trimestrali maturati in corso d’anno) comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione tali crediti a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Per approfondimenti e chiarimenti, si consiglia la consultazione del LINKprovvedimento 21 dicembre 2009LINK e delle circolari n. 57/2009 e n. 1/2010.
Garanzie
In base a quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 2, Dpr 633/1972, analogamente a quanto previsto per i rimborsi Iva annuali, va prodotta garanzia anche per l’erogazione del rimborso trimestrale.
Ciononostante, anche per i rimborsi trimestrali sono previsti esoneri e franchigie in presenza di determinate condizioni:
- rimborsi inferiori a 5.164,57 euro
- esonero fino alla concorrenza di 258.228,45 euro per i rimborsi richiesti dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore
- presenza dei requisiti per essere considerati “soggetti virtuosi”, nell’ipotesi in cui sussista uno dei presupposti di cui all’articolo 30, comma 3, lettere a), b) e d), come indicato nelle istruzioni di cui al rigo TD8.
Nel caso in cui non si possa rientrare tra i soggetti virtuosi, né godere di esoneri e franchigie, la garanzia va presentata per l’intero importo chiesto a rimborso.
Per l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza a credito del periodo non va prodotta garanzia.
Richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo
Gli enti e le società controllanti che si avvalgono dell’istituto dell’Iva di gruppo per il corrente anno e che intendono chiedere a rimborso ovvero adoperare in compensazione il credito Iva del gruppo sorto in capo a società in possesso dei requisiti previsti, oltre a barrare l’apposita casella del frontespizio denominata “richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo” e a indicare i dati dell’ente o società controllante, devono compilare il prospetto riepilogativo TE a esse riservato e presentare un modulo per ciascuna società del gruppo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 30 del Dpr 633/1972 per accedere al rimborso e/o alla compensazione.
Nel quadro TD va indicato il presupposto per accedere alla richiesta di rimborso e/o compensazione, l’importo dell’eccedenza a credito chiesta a rimborso e/o in compensazione, la eventuale sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 38-bis, comma 7, lettera c (“contribuenti virtuosi”) per essere esonerati dalla presentazione della garanzia, la partita Iva del soggetto in capo al quale, in presenza di liquidazione dell’Iva di gruppo, è sorto il diritto per la richiesta di rimborso e/o compensazione.
Nel prospetto TE, dopo aver esposto per ciascuno dei soggetti partecipanti al perimetro di consolidamento la partita Iva, il presupposto sussistente e le eccedenze trimestrali a credito e debito, viene determinata, nel rigo TE42, l’eccedenza a credito del gruppo, ripartita nella sezione 3 tra importo di cui si chiede il rimborso e/o la compensazione.